Vedi il Regolamento del GS Filippide
STATUTO
“A.S.D. FILIPPIDE – D.L.F. CHIUSI”
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Castiglione del Lago, in via Amendola 63, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica FILIPPIDE – D.L.F. CHIUSI”.
Articolo 2 – Scopo
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
- Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’ atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
- L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
- E’ condizione facoltativa richiesta ai componenti l’A.S.D. FILIPPIDE l’adesione all’associazione dopolavoristica D.L.F. CHIUSI, la non adesione al DLF da parte dei singoli associati non comporta riduzione della quota associativa, il consiglio direttivo ed il presidente rendicontano l’attività svolta al presidente del D.L.F. Chiusi che ha sede legale in via Fabio Filzi n. 7 a Chiusi Scalo (Si).
- La quota associativa viene deliberata annualmente dal CD e sottoposta ad approvazione dell’assemblea ordinaria.
- La quota associativa degli iscritti al settore giovanile è stabilita nella misura del 50% dell’intero
- e’ ammesso il tesseramento di soci sostenitori, con uguali diritti e previo pagamento di quota associativa di importo facoltativo con minimo pari ad 1/3 della quota normale.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Diritti dei soci
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
- l’assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.
Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
Articolo 11 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è composto da sette componenti, compreso il presidente. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Non possono ricoprire cariche sociali coloro che hanno incarichi di responsabilità in altre associazioni sportive di atletica.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del presidente è determinante
- Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Articolo 14 – Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Articolo 15 – Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 – Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo – 20 Il rendiconto
- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.
Articolo 22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 24 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
Letto firmato e sottoscritto
Castiglione del Lago 20/12/2005
Giovanni Farano Fausto Risini Mirco Solfanelli
(presidente) (vicepresidente) (segretario)
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Luca Musotti Sabrina Angelini Stefano Rocchini Ilaria Meacci
(consigliere ) (consigliere) (consigliere) (consigliere)
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REGOLAMENTO DEL G.S. FILIPPIDE
Ciò che caratterizza il Gruppo è: Senso sportivo, Rafforzamento dell’amicizia, correttezza e rispetto reciproco.
- Gli atleti devono essere in regola con le norme sanitarie previste, alla scadenza del certificato di idoneità, se non rinnovato non potranno correre con il nome della società, di conseguenza dovranno riconsegnare il cartellino al responsabile addetto. Il gruppo nella persona del presidente ha facoltà di adire a vie legali verso coloro che non rispettano tale normativa partecipando a gare senza essere in regola con le norme sanitarie
- I problemi inerenti al gruppo devono essere prospettati e possibilmente risolti nelle riunioni di società.
- Coloro che dovessero creare, con il comportamento scorretto dissapori in seno al gruppo, potranno essere allontanati su giudizio dei responsabili. e dovranno riconsegnare il materiale che gli è stato fornito, lo stesso anche per chi abbandona di sua volontà.
- Ogni atleta che partecipa a manifestazioni competitive o non competitive dovrà, salvo giustificati motivi, indossare la divisa sociale. Coloro che vogliono comunque gareggiare con abbigliamento diverso da quello sociale perché giudicato più idoneo possono richiedere la stampa del logo del gruppo che dopo valutazione del CD sarà fatta a spese del gruppo
- Ogni atleta si dovrà impegnare, possibilmente a partecipare ad almeno 10 gare l’anno. A fine anno verrà stilata una classifica di merito. Si dovranno rispettare eventuali suggerimenti del Direttivo per gare che interessano la società.
- Per definire la classifica di merito viene attribuito un punteggio per le gare cui gli atleti partecipano così stabilito:
punti 10 Maratone e gare organizzate dal gruppo
punti 5 maratonine e gare che interessano la società e che saranno opportunamente segnalate
punti 3 gare superiori a km 15
punti 2 gare fra i 11 ed i 15 km
punti 1 gare fino a 10 km
Per la Strasimeno vengono attribuiti 10 punti per il traguardo di Borghetto, punti 15 per il traguardo di Passignano, punti 20 per il traguardo di San Feliciano, punti 25 punti per il traguardo di Santarcangelo, 30 per il giro del lago km 60.
- Verrà attribuita una penalità di almeno 10 punti a coloro che partecipano a gare diverse in contemporanea a quelle organizzate dal Gruppo.
- La gestione dei premi di società è affidata al direttivo del Gruppo, che in talune situazioni potrà disporre che vengano suddivisi fra i partecipanti.
- All’interno del gruppo è utile formare dei gruppi di lavoro che si occupino delle varie iniziative ed attività (es: organizzazione manifestazioni, gestione settore giovanile o altro) ciascun gruppo potrà agire cercando la collaborazione di tutti ed avere un responsabile (possibilmente membro del CD) che riferisca comunque al CD le iniziative che si intende promuovere. E’ fatto divieto ai singoli soci o gruppi o membri del CD prendere iniziative prima che queste siano esaminate dal CD e se si ritiene opportuno da tutti i soci riuniti in assemblea.
- Tutti i facenti parte del Gruppo devono sentirsi responsabili del buon andamento del Gruppo. Gli atleti dovranno interessarsi di persona per quanto riguarda l’iscrizione a gare e ritiro di eventuali premi individuali. Le informazioni potranno essere richieste al Direttivo nella persona del Segretario.
- Alle assemblee del gruppo devono essere invitati i genitori dei ragazzi iscritti al settore giovanile, e fra di loro saranno eletti due rappresentanti che saranno invitati alle riunioni del CD, la durata del mandato di questi sarà annuale e valida dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo
- Per quanto non menzionato in questo regolamento saranno i responsabili del C.D. a prendere le opportune decisioni.
Si confida nel senso sportivo di ciascun atleta del Gruppo.
Apponendo la propria firma in calce al presente regolamento ci si impegna al rispetto dello stesso.